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Comunicato 22 giugno 2021 Chiusura delle sedi: quali le opzioni per i R&T

 

 

A seguito di esplicita richiesta di rettifica da parte della FGU-DR-ANPRI, il Direttore Generale ha recentemente integrato l’informativa relativa alla chiusura estiva della Sede Centrale (vedere Nota qui allegata), specificando che il personale Ricercatore e Tecnologo può a sua discrezione imputare la sua assenza dal servizio a “festività soppresse”, a “ferie” o, in alternativa, ad “assenza compensativa”, istituto contrattuale quest’ultimo (comma 5, art. 58 del CCNL del 21/02/2002) ben diverso dal “riposo compensativo” che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo CCNL, è riservato al solo personale tecnico ed amministrativo.

In particolare, il suddetto comma 5 dell’art. 58 stabilisce che “Le eventuali ore in eccesso [rispetto alle 36 settimanali medie nel quadrimestre] possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all’anno”. Di conseguenza, sistemi automatici per la comunicazione delle assenze che non prevedessero per i R&T la “assenza compensativa” sarebbero palesemente difformi dalla normativa contrattuale. In tal caso, si consiglia ai colleghi R&T di comunicare via email all’ufficio personale la propria assenza qualora questa fosse imputata ad “assenza compensativa”. A tal proposito, si ricorda che i R&T non possono essere soggetti a sistemi automatici per la rilevazione dell’orario di lavoro, come sentenziato a luglio 2015 anche dalla Corte di Appello di Bologna (Comunicato 24 marzo 2016).

Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 2, art. 59, del medesimo CCNL, espressamente richiamato nell’informativa del DG, “Il ricercatore o tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente stesso il proseguimento e la sede dell’attività”; per il personale Ricercatore e Tecnologo è quindi prevista una semplice comunicazione ai Direttori/Dirigenti interessati per poter lavorare in altra struttura dell’Ente durante la chiusura estiva della propria sede. Ovviamente, nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19 in atto.

Infine, così come specificato anche nell’informativa del DG, i R&T, in caso di esigenze legate alla propria attività o al rispetto di specifiche scadenze, possono essere autorizzati dal proprio Direttore/Dirigente a lavorare in sede “anche in deroga al periodo di ferie obbligatorio”.

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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